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Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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1. L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
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2. L'interessato
ha diritto di ottenere:
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dell'origine dei dati personali;
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delle finalità e modalità del trattamento;
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della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
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degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
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3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
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l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
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la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
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l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
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4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
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al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Art. 8. Esercizio dei diritti
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1. I
diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
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2. I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
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in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
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in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
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da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
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da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro stabilità;
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ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
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da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
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per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
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ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1 aprile 1981, n. 121.
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3. Il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
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4. L'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
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Art. 9. Modalità di esercizio
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1. La
richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
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2. Nell'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
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3. I
diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
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4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione
o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato
o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
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5. La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente
e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
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Art. 10. Riscontro all'interessato
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1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
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ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
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a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico.
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2. I
dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
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3. Salvo
che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
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4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
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5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
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6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
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7. Quando,
a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i
costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
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8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che
il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina
un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
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9. Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
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